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Scritto da Corrado Patierno. Tutti i diritti sono riservati come da Licenza Creative Commons a cui fa riferimento il sito   
sabato 15 marzo 2008 16:54

Con un provvedimento a carattere generale, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha dato risposta ai quesiti degli enti locali e ai cittadini che lamentavano una possibile violazione della riservatezza: vietati i sacchetti trasparenti, autorizzati, invece, codice a barre e RFID.

Deve ritenersi lecito fornire agli utenti appositi sacchetti, da utilizzare obbligatoriamente per una determinata tipologia di materiale, dotati di microchip o di dispositivi Radio Frequency Identification (“RFID”).
Le descritte procedure consentono di delimitare l´identificabilità del conferente ai soli casi in cui sia stata accertata la mancata osservanza delle prescrizioni in ordine alla differenziazione. Al momento dell´apertura del sacchetto, i soggetti preposti alla verifi ca dell´omogeneità dei materiali inseriti vengono, infatti, a conoscenza del contenuto, ma non anche, in prima battuta, degli elementi identifi cativi del soggetto conferente.

Invece, i soggetti preposti all´applicazione della sanzione, mediante la decodifi ca del codice a barre o del microchip, acquisiscono il nominativo del soggetto cui il sacchetto si riferisce, solo in relazione alla non conformità del contenuto del sacchetto.
Qualora siano utilizzati sacchetti dotati di microchip, di codici a barre o, eventualmente, di “RFID”, non è quindi necessario procedere ad ispezioni al fine di individuare il conferente.

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Ultimo aggiornamento ( martedì 01 aprile 2008 14:07 )